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Credito campagne pubblicitarie

Aggiornamento: 11 mag 2018

Nuovi chiarimenti sugli investimenti agevolati


Visto il protrarsi dell'attesa per il decreto attuativo del credito d'imposta sulla pubblicità, il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha fornito ulteriori chiarimenti sugli investimenti agevolati e i destinatari del credito.


Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Governo ha pubblicato un aggiornamento al comunicato pubblicato il 24 novembre 2017 al fine di fornire ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, introdotto dall’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale norma ha introdotto un credito d'imposta per i soggetti che intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (giornali quotidiani e periodici) locale e nazionale e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.


L'agevolazione inizialmente riguardava solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2018, se di ammontare superiore all’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati l’anno precedente sui medesimi mezzi di informazione. Con la conversione in legge del D.L. 148/2017 il credito per la pubblicità è stato esteso anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 ma, in questo caso, esclusivamente per la pubblicità su stampa.


La norma istitutiva del credito d'imposta rimanda ad un regolamento di attuazione la definizione degli aspetti operativi del credito, come ad esempio modalità e tempi di presentazione delle domande per fruire del beneficio fiscale. A quanto si legge nel comunicato sarà necessario effettuare una comunicazione telematica su un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate in una determinata finestra temporale (nel comunicato veniva indicato il mese di marzo).


In attesa delle indicazioni operative, il dipartimento di competenza ha pertanto forniti ulteriori chiarimenti sui destinatari del credito d'imposta e sull'ambito oggettivo dell'agevolazione.


1.1 Ambito soggettivo


Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Viene pertanto incrementato il novero dei destinatari del credito includendo anche gli enti non commerciali.


1.2 Ambito oggettivo


Rientrano nell'agevolazione gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.


Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione F-24, è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati mentre, in caso di microimprese, piccole e medie imprese o start-up innovative, il credito passa al 90%.


Le risorse stanziate sono ripartite tra gli investimenti effettuati sulla stampa (50 milioni, di cui 20 milioni per l'ultimo semestre 2017 e 30 milioni per il 2018) e gli investimenti per pubblicità su emittenti radio-televisive (12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018). Nel caso in cui il numero delle richieste superi l'ammontare delle risorse stanziate è prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.


Attenzione:

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (cartacea o on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive poiché gli stanziamenti delle risorse sono distinti per i due tipi di media. In altri termini, in presenza di investimenti su entrambi i media, il beneficiario potrebbe ottenere due crediti d’imposta in percentuali differenziate a seconda della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari


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